Liquidazione giudiziale dell’impresa: chiarimenti sull’indennità di disoccupazione NASPI per i dipendenti
I riflettori dell’INPS puntati, in particolare, sulla fattispecie, introdotta pochi mesi fa dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni del lavoratore per giusta causa, recesso del curatore fallimentare o risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale

Chiarimenti importanti dall’INPS in merito all’accesso all’indennità di disoccupazione NASPI in caso di liquidazione giudiziale dell’impresa. Riflettori puntati, in particolare, sulla fattispecie, introdotta pochi mesi fa dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni del lavoratore per giusta causa, recesso del curatore fallimentare o risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale. Dall’INPS precisano che i rapporti di lavoro subordinato in atto restano sospesi fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, comunica ai dipendenti di subentrarvi, assumendo i relative obblighi, oppure il recesso. Le eventuali dimissioni del lavoratore, nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione, si intendono rassegnate per giusta causa con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Inoltre, le dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui vengono rassegnate. Per quanto concerne, poi, i termini di presentazione della domanda di NASPI, per consentire al lavoratore che si dimette nel periodo di sospensione di poter presentare utilmente la richiesta di NASPI, viene chiarito che il termine di sessantotto giorni legislativamente previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di ‘NASPI’ decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro. Medesima decorrenza è prevista anche per le altre due fattispecie del recesso del curatore e della risoluzione di diritto. (Circolare del 10 febbraio 2023 dell’Istituto nazionale di previdenza sociale)