Licenziamento non discriminatorio se le troppe assenze del lavoratore sono state provocate da patologie non tali da causare menomazioni durature

Impossibile parlare di licenziamento discriminatorio del lavoratore se le assenze di quest’ultimo - assenze che hanno comportato il superamento del cosiddetto periodo di comporto - sono state provocate da patologie afferenti a vari organi e apparati e non tali da determinare menomazioni durature

Licenziamento non discriminatorio se le troppe assenze del lavoratore sono state provocate da patologie non tali da causare menomazioni durature

Escluso, quindi, nel caso specifico, che il lavoratore si trovasse in una condizione di disabilità. I giudici hanno tenuto a precisare, però, che è irrilevante l’osservazione secondo cui le patologie che hanno colpito il lavoratore e che hanno causato le sue assenze dal lavoro siano catalogabili come malattie comuni. Illogico, quindi, escludere la condizione di disabilità del lavoratore solo a fronte del carattere comune (inteso come di assoluta frequenza nella popolazione normale) delle patologie da lui sofferte, poiché qualsiasi patologia, ove comporti menomazioni di carattere duraturo, può ostacolare la partecipazione della persona alla vita professionale in condizioni di parità. Per maggiore chiarezza, comunque, giudici hanno sottolineato che il fattore soggettivo dell'handicap è ricavabile unicamente dal diritto dell'Unione Europea, secondo cui si tratta di una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione del soggetto alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. (Ordinanza 17629 del 20 giugno 2023 della Cassazione)

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