Licenziamento collettivo, quando è legittimo?
Legittimi i licenziamenti collettivi limitati ad un solo reparto, settore o unità produttiva.

La Cassazione, con la sentenza n. 3786 dell'8 febbraio 2023, si è espressa in materia di licenziamento collettivo.
La pronuncia riguarda la fattispecie dell'impugnazione proposta da una lavoratrice avverso il licenziamento intimatole all'esito di una procedura di mobilità ex artt. 4 e ss., Legge 223/1991. La Cassazione considera legittimi i licenziamenti collettivi limitati ad un solo reparto, settore o unità produttiva, anziché all'intero complesso aziendale, in presenza di specifiche esigenze tecnico-produttive ostative già esplicitate nella comunicazione di avvio della relativa procedura di riduzione del personale.
La Suprema Corte, nel richiamare espressamente il principio di libertà economica privata, ha evidenziato e confermato come la scelta dei lavoratori in esubero possa anche non essere estesa al “complesso aziendale”, a condizione che l'intenzione di circoscrivere i criteri di scelta a solo una parte dell'azienda sia compiutamente illustrata già nella comunicazione con cui il datore di lavoro notizia le organizzazioni sindacali dell'istaurando progetto di ristrutturazione. Ciò, in linea del resto con un orientamento di legittimità anche recente.