‘Legge 104’, va accolta l’istanza di trasferimento del militare anche se tutte le sedi possibili sono sovraffollate di personale

I giudici precisano che le condizioni di soprannumero di personale sono imputabili a un’errata gestione del potere organizzativo da parte dell’amministrazione e non è, dunque, ragionevole farne carico al soggetto che debba prestare assistenza a un familiare non autosufficiente

‘Legge 104’, va accolta l’istanza di trasferimento del militare anche se tutte le sedi possibili sono sovraffollate di personale

Illegittimo respingere la richiesta di trasferimento presentata, alla luce della ‘legge 104’, dal militare solo perché tutte le sedi possibili sono caratterizzate da un sovraffollamento di personale. Netta la posizione assunta dai giudici, i quali hanno censurato la condotta tenuta dalla Guardia di Finanza e hanno chiarito che l’incompatibilità al trasferimento richiesto sulla base della ‘legge 104’ non può ravvisarsi esclusivamente nel sovraffollamento riscontrabile in tutte le sedi utili al possibile spostamento richiesto, nel caso specifico, dal militare per poter stare vicino alla madre disabile. Fruttuosa, quindi, la cocciutaggine mostrata dall’esponente della Guardia di Finanza, il quale ha impugnato giudizialmente il provvedimento di diniego alla sua richiesta di trasferimento in una caserma attigua alla residenza della madre portatrice di handicap grave. In premessa, i giudici hanno chiarito il trasferimento, per esigenze legate all’accudimento di un familiare lontano che versa in condizione di handicap, deve essere valutato come una tutela della persona affetta da disabilità e non come un beneficio del militare. Da ciò consegue, però, che la relativa domanda non può essere respinta sulla base di un’incompatibilità dovuta alla presenza di un eccessivo numero di militari in tutte le sedi utili al trasferimento del militare in una sede più vicina alla sua familiare disabile, anche perché tali condizioni di soprannumero sono imputabili a un’errata gestione del potere organizzativo da parte dell’amministrazione e non è, dunque, ragionevole farne carico al soggetto che debba prestare assistenza a un familiare non autosufficiente. (Sentenza 819 del 3 aprile 2023 del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia)  

News più recenti

Mostra di più...