L’accertamento fondato solo su documenti scoperti con denuncia anonima è da annullare
A meno che non vi siano altri elementi probatori che avvalorino i documenti rinvenuti a seguito di un’ispezione eseguita a causa di una denuncia anonima, l’accertamento è da annullare.

Sul valore delle denunce anonime vi è stato un contrasto giurisprudenziale risoltosi nel 2002 con una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno affermato che il giudice tributario quando si trovi a giudicare su un’impugnazione di un atto fondantesi su registri, libri contabili, documenti o altre prove reperite con una perquisizione domiciliare autorizzata dal Procuratore della Repubblica, ha il potere-dovere non solo di verificare la presenza nel decreto di autorizzazione alla perquisizione dei gravi indizi sul verificarsi dell’illecito fiscale, ma anche controllare la concretezza in diritto del relativo apprezzamento, nel senso che faccia riferimento ad elementi cui l'ordinamento attribuisca valenza indiziaria, e, nell'esercizio di tale compito, deve negare la legittimità dell'autorizzazione emessa esclusivamente sulla scorta di informazioni anonime, conseguenzialmente valutando il fondamento della pretesa fiscale senza tenere conto di quelle prove. Quindi, la notizia anonima da sola non può assurgere a indizio ma se è articolata e dettagliata può portare la semplice ipotesi di violazione tributaria a un sospetto consistente. Ovviamente, però, il sospetto non è indizio men che meno prova, ma potrà essere utilizzato dagli uffici tributari per poter esercitare i loro ampi poteri ispettivi.
Le denuncia anonima, quindi, da se sola non può giustificare un accesso all’abitazione del contribuente per finalità meramente esplorative, ma deve essere sorretta da un più ampio terreno indiziario. Se il provvedimento di accesso domiciliare viene adottato in virtù della sola denuncia anonima è, quindi, illegittimo e gli effetti dell’illegittimità del provvedimento di autorizzazione dell’accesso comportano la inutilizzabilità delle prove così reperite. L’inutilizzabilità delle prove raccolte non deriva da una disposizione normativa, ma in virtù della regola generale secondo cui l’assenza del presupposto di un procedimento amministrativo inficia tutti gli altri atti nei quali si articola. (Cass. civ., sez. trib., ord., 9 gennaio 2024, n. 763)