La procedura di collaborazione volontaria e la questioni sul potere impositivo

La dichiarazione dell'imposta nasce dalla comunicazione dell'offerta gratuita indiretta, fatta dalla persona interessata durante la procedura di collaborazione volontaria. Il periodo in cui l'azione di accertamento scade deriverebbe dalla dichiarazione fatta nel quadro della voluntary disclosure.

La procedura di collaborazione volontaria e la questioni sul potere impositivo

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, respingendo l'appello incidentale di un contribuente. In questo modo è stata confermata la notifica di accertamento relativo a un'imposta di successione e donazione per un'offerta gratuita indiretta emergente dalla procedura di collaborazione volontaria.

Il contribuente protagonista della controversia in esame ha presentato ricorso in Cassazione con sei motivi, ma il Collegio ha respinto il ricorso. È stato evidenziato che la dichiarazione prevista per l'accertamento e l'inclusione nell'imposta delle offerte diverse dalle donazioni può provenire sia dal destinatario, sia dal donatore. Questa dichiarazione può anche rappresentare l'istanza per utilizzare la procedura di collaborazione volontaria per i capitali detenuti all'estero, quando la donazione coinvolge beni finanziari e patrimoniali al di fuori dello Stato.

Inoltre, riguardo al termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo, la giurisprudenza considera che tale potere non sia esaurito, poiché "il presupposto dell'imposta scaturisce dall'autodichiarazione della liberalità indiretta, così come resa dall'interessato nella procedura di collaborazione volontaria".

La voluntary disclosure è un mezzo di collaborazione volontaria tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, mirato all'accertamento delle imposte senza avere un intento deflattivo. Questo istituto favorisce la collaborazione tra fisco e contribuente, offrendo la possibilità di riportare capitali dall'estero in cambio di una riduzione delle sanzioni.

Tra le questioni trattate, la più significativa riguarda il termine di decadenza per l'esercizio del potere fiscale a partire dalla dichiarazione fatta tramite la voluntary disclosure. Questo cambio sposta il termine a quando il contribuente comunica la sua volontà di aderire attraverso la voluntary disclosure e si evidenzia un comportamento rilevante dal punto di vista fiscale.

La Corte ha concluso che nel caso attuale non si è verificata alcuna caducità del potere fiscale, poiché il punto di partenza è la dichiarazione fatta tramite la voluntary disclosure. (Cass. civ., sez. trib., sent., 9 luglio 2024, n. 18724)

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