Il Senato approva la legge di conversione del DL Superbonus
Il Senato ha dato il via libera definitivo con 81 voti favorevoli, 48 contrari e 4 astensioni al Disegno di Legge di conversione relativo al Decreto Superbonus (DL 212/2023).

La conversione in legge del DL 212/2023, noto come decreto Superbonus, è stata ufficialmente approvata dal Senato. Questo Decreto permette il pagamento di un contributo a favore dei contribuenti con un reddito massimo di 15.000 euro, per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024, relative a interventi già avanzati al 60% entro il 31 dicembre 2023. A partire dal 30 dicembre 2023, data di entrata in vigore del decreto in questione, non sarà più permessa la cessione del credito d'imposta per i casi di demolizione e ricostruzione di edifici nelle zone sismiche 1-2-3 comprese nei piani di recupero edilizio o riqualificazione urbana, a condizione che non sia ancora stata richiesta, entro la stessa data, l'autorizzazione relativa.
Inoltre, per quanto riguarda il calcolo delle imposte sul reddito, ai contribuenti verrà riconosciuta una detrazione sull'imposta lorda, fino all'ammontare delle spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025 per interventi volti a eliminare le barriere architettoniche esistenti in edifici, limitatamente a scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Per usufruire di questa detrazione, i pagamenti devono avvenire conformemente alle modalità previste per le spese di cui all'articolo 16-bis DPR 917/86, con la necessità di un'assicurazione apposita sulla conformità dei requisiti tecnici.
Viene inoltre abrogata la disposizione che includeva negli incentivi gli interventi di automazione di certi tipi di impianti (come porte automatiche, tapparelle motorizzate, serrande e persiane automatiche). Infine, si stabilisce che le disposizioni dell'articolo 2 comma 1 DL 11/2023 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese sostenute dopo il 31 dicembre 2023 da:
- condomini, per interventi sulle parti comuni di edifici prevalentemente ad uso abitativo;
- persone fisiche, per interventi su edifici unifamiliari o unità abitative in edifici multifamiliari, purché il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di godimento dell'unità abitativa, che l'unità sia utilizzata come residenza principale e che il reddito del contribuente non superi i 15.000 euro. Tale requisito di reddito non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un individuo con disabilità certificata secondo la legge n. 104/1992.