I rapporti di lavoro hanno natura privatistica
Il rapporto di lavoro che intercorre con un ente pubblico economico ha natura privatistica ed ad esso si applica, in difetto di specifiche disposizioni di legge derogatorie, la disciplina dettata dal Codice Civile e dalle leggi sul rapporto subordinato di lavoro alle dipendenze delle imprese private

In caso assegnazione del dipendente a mansioni superiori, ad essere applicabile è la normativa del Codice Civile, secondo cui il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, mentre, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, quest’ultimo può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Inoltre, nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. Esclusa, invece, l’applicazione della disciplina delle mansioni prevista dal ‘Testo unico sul pubblico impiego’. (Sentenza 17631 del 20 giugno 2023 della Cassazione)