Fatture emesse dal professionista solitamente all’atto del pagamento della prestazione: legittimo presumere l’incasso e far scattare l’accertamento

Fondamentale il riferimento alla disciplina in materia di IVA. Logico catalogare la fattura come reddito imponibile non dichiarato

Fatture emesse dal professionista solitamente all’atto del pagamento della prestazione: legittimo presumere l’incasso e far scattare l’accertamento

Legittimo l’avviso di accertamento emesso dal Fisco in ragione di un reddito imponibile non dichiarato costituito da una fattura di 60.000 euro emessa dal contribuente per prestazioni professionali. Respinta la tesi, proposta dal contribuente, secondo cui la fattura non era mai stata saldata. I giudici ribattono evidenziando che la fattura veniva normalmente emessa all’atto del pagamento della prestazione sicché doveva presumersi che essa fosse stata pagata. I giudici chiariscono comunque, per quanto concerne le imposte dirette, che i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa. Ne consegue che l’importo delle fatture emesse dal professionista nell’anno d’imposta oggetto di accertamento fiscale, ove sia comprovato dal contribuente sesso che l’incasso è avvenuto in epoca successiva all’anno preso in esame dall’Agenzia delle Entrate, non concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo del professionista ai fini IRPEF per l’anno oggetto di accertamento. Tuttavia, nel caso preso in esame dai giudici va applicata la presunzione di pagamento della fattura, alla luce della disciplina dell’IVA, anche perché il contribuente non fornito, ai fini delle imposte dirette, la prova della mancata percezione del corrispettivo. (Ordinanza 28253 del 28 settembre 2022 della Corte di Cassazione)

News più recenti

Mostra di più...