Esenzione per l’‘Agenzia territoriale per la casa’
Va riconosciuta l’esenzione dal pagamento della ‘TASI’ per l’‘Agenzia territoriale per la casa’. Fondamentale, però, che si faccia riferimento ai cosiddetti alloggi sociali

Come noto, la ‘TASI’, ossia la tassa sui servizi indivisibili del Comune, fa riferimento a tutti quei servizi che il Comune eroga a beneficio dei cittadini che abitano nel territorio comunale, servizi che sono in qualche modo legati, direttamente o indirettamente, agli immobili. In questo quadro va inserito però il cosiddetto alloggio sociale, ossia quella unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore, e da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato. Il pensiero corre all’‘Agenzia territoriale per la casa’ che ha proprio come scopo sociale quello di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari. Proprio per questo, tale agenzia è esente dal versamento della ‘TASI’, però in relazione agli immobili da essa posseduti aventi le caratteristiche e i requisiti previsti dalla normativa ai fini della qualifica di alloggi sociali, equiparati all'abitazione principale. (Sentenza del 12 luglio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte)