Energia elettrica ed accise: unico obbligato al pagamento verso l’amministrazione doganale è il fornitore

I giudici precisano poi che comunque il fornitore può addebitare integralmente al consumatore finale le accise pagate

Energia elettrica ed accise: unico obbligato al pagamento verso l’amministrazione doganale è il fornitore

Chiarimenti importanti nella complessa materia delle accise e delle addizionali. Prendendo in esame l’azione proposta da una società per azioni e mirata ad impugnare il diniego di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica versata relativamente alle forniture effettuate da giugno 2010 a dicembre 2011, i giudici hanno sancito che obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell’amministrazione doganale è unicamente il fornitore, che può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale. A questo proposito, però, i rapporti tra fornitore e amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro, e, proprio in ragione di tale menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all’amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte. Difatti, il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell’amministrazione finanziaria o nel caso in cui non abbia addebitato l’imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento, o nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. Invece, nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest’ultimo può esercitare l’azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell’amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l’azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa, come accade, ad esempio, nell’ipotesi di fallimento del fornitore. (Ordinanza 35830 del 6 dicembre 2022 della Corte di Cassazione)

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