Dipendente inidoneo fisicamente: il datore di lavoro deve giustificare il licenziamento
Il datore di lavoro deve dimostrare non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni

A fronte di un licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, con la possibilità di assolvere tale ultimo onere mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari presuntivi, idonei a indurre nel giudice il convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di scongiurare il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto. Proprio applicando questi principi, è stato dichiarato illegittimo il licenziamento intimato da una cooperativa sociale a una dipendente a causa di sopravvenuta parziale inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di operatrice socio sanitaria. In sostanza, a fronte della inabilità della lavoratrice, la cooperativa ha violato, osservano i giudici, l’obbligo di verificare la possibilità di effettuare adattamenti organizzativi ragionevoli onde trovarle una sistemazione adeguata alle condizioni di salute, adattamento possibile alla luce del tipo di organizzazione adottato dalla società. (Ordinanza 15002 del 29 maggio 2023 della Cassazione)