Coronavirus: legittimo l’obbligo vaccinale imposto al personale militare

Prive di fondamento le perplessità manifestate da un ufficiale del Ministero della Difesa italiano, rifiutatosi di conformarsi all’obbligo vaccinale contro il virus SARS-CoV-2

Coronavirus: legittimo l’obbligo vaccinale imposto al personale militare

L’obbligo vaccinale contro il virus SARS-CoV-2, limitato al personale militare, non costituisce una discriminazione alla luce del diritto dell’Unione Europea.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza del 18 giugno 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea) alla luce del contenzioso sorto a seguito della sospensione, nel 2022, di un ufficiale del Ministero della Difesa italiano, ufficiale colpevole di aver rifiutato di conformarsi all’obbligo vaccinale contro il virus SARS-CoV-2.
Tale misura, attuata nel contesto della pandemia, riguardava solo il personale militare del Ministero, ad esclusione del personale civile, e la sua inosservanza comportava una misura di sospensione dal servizio.
A fronte della specifica vicenda, il Consiglio di Stato italiano ha interrogato i giudici europei al fine di verificare la compatibilità di un siffatto obbligo con il diritto dell’Unione Europea
In particolare, il Consiglio di Stato italiano ha chiesto se l’obbligo vaccinale in esame costituisca una discriminazione diretta tra il personale militare e il personale civile che svolge funzioni analoghe o una discriminazione indiretta nei confronti delle persone contrarie, per proprie convinzioni personali, alla vaccinazione.
Allo stesso modo, il Consiglio di Stato italiano ha chiesto lumi ai giudici europei sulla compatibilità di tale misura con la ‘Carta dei diritti fondamentali’ dell’Unione Europea, in quanto la sospensione adottata dal Ministero della Difesa aveva privato l’ufficiale di qualsiasi retribuzione e, quindi, dei mezzi di sussistenza necessari al suo sostentamento, nonché a quello di sua moglie e delle sue due figlie minorenni.
In premessa, i giudici europei osservano che il diritto dell’Unione Europea mira a lottare contro le discriminazioni dirette in materia di occupazione e di condizioni di lavoro che rientrano in uno dei motivi espressamente elencati nella normativa europea. Tuttavia, nel caso in esame, la differenza di trattamento tra il personale militare e il personale civile del Ministero della Difesa si basa sull’appartenenza ad una categoria professionale distinta, motivo questo che non rientra in tale normativa.
Allo stesso tempo, il diritto dell’Unione Europeo mira anche a combattere le discriminazioni indirette nel settore del lavoro, vale a dire quelle che, sebbene apparentemente neutre, possono comportare un particolare svantaggio, soprattutto a causa dell’appartenenza a una religione o a motivo di convinzioni filosofiche o spirituali.
Tuttavia, l’ufficiale, che deduce in particolare il carattere limitato delle conoscenze sull’efficacia della vaccinazione, fonda il suo rifiuto su documenti scientifici esterni, nonché su argomenti relativi alla responsabilità di fronte a eventuali rischi. Egli cerca quindi di contestare le scelte effettuate dalle autorità italiane in materia di sanità pubblica piuttosto che di affermare le proprie convinzioni. Tuttavia, le ragioni di tale rifiuto non rientrano nella nozione di convinzione, bensì in un’opinione che non è presa in considerazione dalla legislazione europea pertinente. Infine, in assenza di qualsiasi legame tra l’obbligo vaccinale contestato e il diritto dell’Unione Europea, non è possibile rilevare un’eventuale violazione della ‘Carta dei diritti fondamentali’, che si applica agli Stati solo nell’ambito d’attuazione del diritto dell’Unione Europea.

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