Congedo matrimoniale con annesso assegno: beneficio anche per i lavoratori in disoccupazione

Necessario però che essi, nei novanta giorni precedenti il matrimonio o, in alternativa, l’unione civile, abbiano prestato, per almeno quindici giorni, attività lavorativa

Congedo matrimoniale con annesso assegno: beneficio anche per i lavoratori in disoccupazione

Possibile riconoscere il congedo matrimoniale, con corresponsione di un assegno, a carico dell’‘INPS’, anche ai lavoratori in stato di disoccupazione che, nei novanta giorni precedenti il matrimonio o, in alternativa, l’unione civile, abbiano prestato, per almeno quindici giorni, attività lavorativa. Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’istituto previdenziale sul complesso tema del congedo matrimoniale che, di norma disciplinato dalla contrattazione collettiva, consiste nella possibilità di assentarsi dal lavoro per un periodo di tempo generalmente di quindici giorni, mantenendo la normale retribuzione, a condizione che il matrimonio abbia validità civile. In linea generale, il congedo matrimoniale può essere usufruito a partire dai tre giorni antecedenti alle nozze. Previsto, di solito, un ‘permesso’ di quindici giorni di calendario che includono le festività e i giorni non lavorativi e che non possono essere frazionati in periodi diversi. Tuttavia, il congedo matrimoniale non deve per forza coincidere con il periodo delle nozze. Il lavoratore può decidere quando usufruire di questo beneficio, ma la scelta deve concretizzarsi entro i trenta giorni successivi alla data del matrimonio, e, a questo proposito, egli deve farne richiesta scritta al datore di lavoro, presentando la domanda con un preavviso di sei giorni dal periodo di congedo ovvero almeno dieci giorni dalla data del matrimonio. Nel caso di normali dipendenti di un’azienda privata, il pagamento del congedo matrimoniale spetta al datore di lavoro. Diversa, invece, la modalità di versamento del compenso per gli operai e per i dipendenti di aziende industriali, artigiane e cooperative. In questo secondo caso, infatti, il congedo viene in parte retribuito mediante l’assegno per congedo matrimoniale dell’‘INPS’ che copre sette giorni e che sarà poi il datore di lavoro ad integrare per i giorni restanti. Dall’istituto previdenziale hanno poi, di recente, fatto ulteriore chiarezza, precisando che, in favore di operai e i dipendenti di aziende industriali, artigiane e cooperative è previsto un periodo di congedo matrimoniale della durata di otto giorni consecutivi con corresponsione dell’assegno, a carico dell’istituto previdenziale, pari a sette giorni di retribuzione, da richiedere in occasione del matrimonio civile o concordatario o di unione civile. Il pagamento diretto dell’assegno spetta, precisano dall’‘INPS’, anche ai lavoratori in stato di disoccupazione che, nei novanta giorni precedenti il matrimonio o l’unione civile, abbiano prestato, per almeno quindici giorni, attività lavorativa con la qualifica di operaio, ferma restando la non cumulabilità con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo. (Messaggio del 14 agosto 2023 dell’Istituto nazionale di previdenza sociale)

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