Concessioni per il demanio marittimo: il presupposto impositivo va individuato nell’occupazione o nell’uso

Irrilevante l’Autorità che con il rilascio della concessione costituisce il titolo per lo sfruttamento legittimo dei beni dello Stato

Concessioni per il demanio marittimo: il presupposto impositivo va individuato nell’occupazione o nell’uso

Il presupposto dell’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso del demanio marittimo va individuato nell’occupazione o nell’uso assentiti di beni demaniali o del patrimonio indisponibile dello Stato, indipendentemente dalla Autorità che, con il rilascio della concessione, costituisce il titolo per lo sfruttamento legittimo dei beni dello Stato. Allo stesso tempo, il presupposto per l’esercizio del potere impositivo non coincide poi con il fatto oggettivo del rilascio della concessione da parte dell’Autorità statale, ma piuttosto va collegato all’utilizzo da parte del concessionario di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, assumendo rilievo, in questa ottica, il fatto oggettivo della relazione materiale concretamente instaurata con la cosa. Di conseguenza, si deve prescindere dal titolo che eventualmente, consentendo la relazione col bene, rende legittimo il godimento ovvero l’utilizzo. Tirando le somme, è legittima la pretesa tributaria della Regione, trattandosi di entrata tributaria per legge attribuita alle Regioni. (Sentenza del 17 novembre 2022 della Commissione tributaria regionale delle Marche)

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