Compravendita immobiliare: possibile imporre al venditore l’obbligo del trasferimento anticipato del bene
Conseguente l’attribuzione del diritto di goderne e, quindi, di percepire i canoni di locazione (per effetto dei contratti locatizi successivamente conclusi), con la configurazione di un correlato depauperamento degli stessi venditori e di un corrispondente vantaggio economico – oggettivo e concreto - in favore dell’acquirente

A fronte di una compravendita immobiliare, gli obblighi posti a carico dei venditori - e, quindi, la complessiva prestazione rilevante nell’ottica dell’azione di rescissione per lesione - sono costituiti non solo dalla promessa di cedere l’immobile al prezzo pattuito, ma anche dal trasferimento anticipato (ovvero dall’immediata immissione nel suo possesso, all’atto della stipula del preliminare, a favore della promissaria acquirente) - rispetto alla data della conclusione del contratto definitivo - del bene con conseguente attribuzione del diritto di goderne e, quindi, di percepire i canoni di locazione (per effetto dei contratti locatizi successivamente conclusi), con la configurazione di un correlato depauperamento degli stessi venditori e di un corrispondente vantaggio economico – oggettivo e concreto - in favore della acquirente. Ciò sta, in generale, a significare anche che il vizio genetico che legittima la (possibile) rescissione per lesione (nel concorso di tutte le altre condizioni) è posto a tutela dell'equilibrio tra le prestazioni, rispetto al quale rileva il valore delle stesse prestazioni al momento della stipula contrattuale quale risultante da tutte le pattuizioni che concernono il prezzo e, quindi, anche di quelle (pur se solo accessorie) che determinano una maggiore fruttuosità del bene che ne costituisce l’oggetto, tale da incidere in senso (negativo per una parte e positivo per l’altra) sul suddetto equilibrio. (Ordinanza 20449 del 17 luglio 2023 della Cassazione)