Cessione a parametro zero di un calciatore: impossibile parlare di mera alienazione gratuita
Ai fini IVA, la cessione a parametro zero di un calciatore da una società ad un'altra non rappresenta una mera alienazione gratuita, in quanto, in tal caso, il corrispettivo può, del tutto legittimamente, esser rappresentato dal fatto che l'acquirente si accolli il pagamento delle retribuzioni pregresse del calciatore, in tal modo configurandosi una controprestazione che garantisce l'onerosità e l'utilità economica della cessione (e quindi la sua assoggettabilità ad imposta)

Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame l’azione con cui una società ha impugnato l'avviso di accertamento con cui il Fisco ha recuperato a tassazione IVA, indebitamente detratta, pagata a monte, nel 2012, sugli acquisti di due calciatori, uno al prezzo di 500.000 euro, l'altro al prezzo di 800.000 euro, che venivano successivamente ceduti, nel 2013, senza pagamento di alcun corrispettivo a favore della società. Non vi é dubbio che la compravendita di calciatori rappresenti una fattispecie più complessa rispetto alla normale disciplina della contrattualistica civile, in quanto occorre tenere in considerazione elementi di non apparente configurazione economica, premettono i giudici. E la cessione a parametro zero del calciatore da parte di una società ad un'altra non rappresenta una mera alienazione gratuita, bensì deve riguardare una serie di elementi economici che devono essere attentamente valutati nell'ambito della compravendita. Nel caso di specie, la società lo ha fatto per abbattere le spese di retribuzione dei calciatori, che gravavano sulla società per una cifra importante : 687.853,74 euro per il primo calciatore e per 407.895,84 euro per il secondo calciatore per l'anno 2013-2014. Ovviamente, a conclusione del contratto, la società acquirente si accollerà la retribuzione del calciatore, mentre la società alienante non dovrà più corrispondere tale compenso, ottenendo così un vantaggio che rappresenta la contropartita economica e la costituzione onerosa intrinseca dello stesso contratto. (Sentenza del 26 luglio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria)