’Cambio consegne’: se i tempi sono lunghi, allora è lavoro straordinario
’Cambio consegne’ tra i turni di guardiania: se i tempi sono lunghi, va retribuito come lavoro straordinario. Questo il principio fissato dai giudici in accoglimento delle osservazioni proposte da alcuni dipendenti della Regione Sicilia

Nello specifico, non è illegittima la clausola della contrattazione collettiva che preveda un contenuto compenso unitario ed a forfait mensile per i disagi conseguenti al ‘cambio consegne’. Ma, in caso di ampio superamento dell’orario normale, attuato su richiesta o comunque con il consenso esplicito o implicito del datore di lavoro, è dovuto lo ‘straordinario’. I giudici hanno riconosciuto la possibilità di retribuire il ‘cambio consegne’, a patto però che esso richieda un impiego prolungato del lavoratore. Essi hanno però anche respinto la tesi proposta dai lavoratori, tesi secondo cui l'indennità, come regolata dal contratto regionale in misura di 25 euro mensili, è destinata soltanto a remunerare il disagio del ‘cambio turno’ e non l'eventuale impegno di lavoro che si può determinare in ragione della mancanza di esatta sovrapposizione tra i turni. Tuttavia, non si può pensare di coprire, con quell’indennità, qualsivoglia misura del lavoro eccedente il turno, anche perché lo rende evidente la misura stessa dell’emolumento - 25 euro mensili - che non può palesemente remunerare una prestazione straordinaria che deve semmai ricevere una retribuzione maggiorata, hanno precisato ulteriormente i giudici. (Ordinanza 17326 del 16 giugno 2023 della Cassazione)