Bonus pubblicità: 9 febbraio termine ultimo per presentare la dichiarazione sostitutiva
I lavoratori autonomi così come gli enti non commerciali che hanno prenotato il c.d. bonus pubblicità devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 9 febbraio 2024.

Il 9 febbraio è quindi il termine ultimo per poter presentare la dichiarazione sostitutiva al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La dichiarazione potrà essere presentata accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Il bonus è irrogato come credito d’imposta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti che privati ed enti non commerciali effettuano sulla stampa quotidiana e periodica sia cartacea che online. Al contrario, il bonus non è riconosciuto in caso di investimenti pubblicitari effettuati su canali televisivi e stazioni radiofoniche.
L’agevolazione può essere richiesta se viene dimostrato il presupposto di aver incrementato almeno dell’1% rispetto all’anno precedente l’investimento pubblicitario.
La dichiarazione, trasmessa quindi mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, può essere presentata sia direttamente (se il soggetto è abilitato ai servizi dell’AdE), sia mediante una società del gruppo, sia mediante gli intermediari a ciò abilitati (a titolo di esempio: CAF, associazioni di categoria, professionisti).
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva venga presentata da intermediari o da società del gruppo, il richiedente dovrà depositare l’originale della dichiarazione assieme alla copia del documento di identità del soggetto richiedente e dovrà consegnare a quest’ultimo copia della dichiarazione sostitutiva presentata e l’attestazione come prova dell’avvenuta presentazione.
La dichiarazione dovrà contenere gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2023 sui quotidiani e/o periodici, l’ammontare dei quali non potrà essere superiore a quello esposto dal 1° al 31 marzo 2023. Nel caso in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella dichiarazione sostitutiva sia superiore a euro 150.000, il beneficiario dovrà o dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, o comunque aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti che devono essere sottoposti a verifica.
Il bonus viene concesso nel limite massimo stanziato annualmente nonché nel rispetto del Regolamento dell’UE sugli aiuti de minimis. L’elenco dei beneficiari con il relativo ammontare del beneficio del bonus sarà individuato con un provvedimento del dipartimento dell’Editoria. Una volta quantificata l’agevolazione potrà essere fruita solo mediante compensazione con modello F24 con il codice tributo “6900” (Credito d'imposta - Investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali - articolo 57-bis, comma 1, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50). Il modello F24 così compilato potrà essere presentato sul sito dell’AdE a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari. (Comunicato del Dipartimento per l’informazione e l’editoria dell’8 gennaio 2024).