Avviso di liquidazione e OMI
Per l’avviso di liquidazione non basta il riferimento allo scostamento tra il valore indicato nella compravendita del bene e quello risultante dalle quotazione ‘OMI’

In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore del bene risultante delle quotazioni tratte dall’‘Osservatorio del mercato immobiliare’ e pubblicate sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, atteso che queste non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale può variare in funzione di molteplici parametri (quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico), limitandosi, invece, a fornire indicazioni di massima e dovendo, quini, l'accertamento essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti. Questi i paletti fissati dai giudici, i quali hanno riconosciuto legittimità alle obiezioni proposte da una contribuente avverso un avviso di rettifica e liquidazione avente ad oggetto il valore di un terreno trasferito tramite atto di donazione. In sostanza, si è appurato che l'avviso impugnato era frutto del ricorso alle risultanze dell’‘Osservatorio del mercato immobiliare’, risultanze che, tuttavia, non possono essere poste in via esclusiva a base di atti impositivi fondati sul maggior valore dei beni oggetto di atti di trasferimento. Peraltro, nel caso specifico, è emerso come l'erroneo utilizzo di parametri relativi a civili abitazioni poste in zone centrali del territorio comunale abbia falsato il ricorso a dette quotazioni, ove si discorre di immobili posti in zone periferiche e aventi carattere industriale od artigianale. (Sentenza del 19 luglio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria)