Atto esattivo spedito da una PEC non presente sui pubblici registri: inesistente la notifica
Riconosciuta l’inesistenza giuridica della consegna informatica dell’atto tributario proveniente da soggetto non identificabile in quanto non associato ad un indirizzo PEC oggetto di registrazione ufficiale

Inesistente la notifica di un atto esattivo effettuata da un indirizzo di Posta elettronica certificata non presente sui pubblici registri. Accolta la tesi proposta dal contribuente. I giudici ricordano, in premessa, che nei registri IPA, REGINDE e INIPEC devono sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell’atto notificando. Nel caso di utilizzo di indirizzi non ufficiali, cioè non riconducibili ai pubblici registri certificati, emergendo l’assoluta incertezza del soggetto da cui proviene l’atto impugnato, non può che derivare la violazione delle norme circa la certezza e l’affidabilità giuridica del contenuto dell’atto stesso e del diritto di difesa del contribuente. Ne consegue perciò l’inesistenza giuridica della consegna informatica dell’atto tributario proveniente da soggetto non identificabile in quanto non associato ad un indirizzo oggetto di registrazione ufficiale. Conseguenze ulteriori sono l’inesistenza delle notifiche provenienti da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri e la inapplicabilità dell’effetto sanante per raggiungimento dello scopo, poiché l’atto notificato difetta del requisito indispensabile della certezza sia della provenienza dal soggetto notificante sia del contenuto. (Sentenza del 15 novembre 2022 della Commissione tributaria provinciale di Napoli)