Assenze a ripetizione: salvo il dipendente

Assenze a ripetizione - e, spesso a ridosso di giorni di riposo -, morbilità del dipendente e ripercussioni sull’organizzazione aziendale: ciò non basta a legittimare il licenziamento

Assenze a ripetizione: salvo il dipendente

Decisiva la constatazione del mancato superamento del cosiddetto periodo di comporto: questo dettaglio consente al dipendente di salvare il posto di lavoro. I magistrati chiariscono che, a fronte del recesso deciso per le assenze determinate da malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), il datore di lavoro non può recedere dal rapporto prima del superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cosiddetto periodo di comporto), che è predeterminato per legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi, oppure, in difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa e che «il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo né della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, né della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse. In sostanza, va riconosciuta la nullità del licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto. Per i giudici, quindi, la chiave di lettura della vicenda è semplice: il mero protrarsi di assenze oltre un determinato limite stabilito dalla contrattazione collettiva non costituisce, di per sé, inadempimento alcuno (trattandosi di assenze pur sempre giustificate), mentre «per dare luogo al licenziamento non si richiede un'accertata incompatibilità fra tali prolungate assenze e l'assetto organizzativo o tecnico-produttivo dell'impresa, ben potendosi intimare il licenziamento per superamento del periodo di comporto pur ove, in concreto, il rientro del lavoratore possa avvenire senza ripercussioni negative sugli equilibri aziendali. (Ordinanza 16719 del 13 giugno 2023 della Cassazione)

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