Area cimiteriale gestita da un ente ecclesiastico: niente esenzione dal pagamento della TARSU
Impossibile sostenere l’equiparazione di un siffatto immobile con gli edifici di culto che possono non pagare la tassa sui rifiuti

In materia di tassa sui rifiuti solidi urbani i giudici chiariscono che non è esentato dall’imposizione l’immobile costituito da un’area cimiteriale in concessione gestita da un ente ecclesiastico, una volta preso atto del conferimento dei rifiuti che l’immobile produce, cioè i cosiddetti rifiuti cimiteriali, classificati tra quelli urbani o ad essi assimilati. Impossibile, poi, sostenere l’equiparazione di un siffatto immobile con gli edifici di culto. In tal senso, difatti, anche il Codice di diritto canonico distingue il cimitero cattolico dai luoghi di culto, poiché esso è definito luogo sacro, ma non luogo di culto: in particolare, è sancito dal Codice di diritto canonico che sono luoghi sacri quelli che vengono destinati al culto divino o alla sepoltura dei fedeli mediante la dedicazione o la benedizione, a ciò prescritte dai libri liturgici. Inoltre, non può neppure dirsi corretta l’affermazione che gli edifici destinati al culto (cattolico o acattolico) sono sottratti, per regola generale ed in quanto tali, alla imposizione in materia di tassa sullo smaltimento dei rifiuti. L’esenzione, in tali casi, non è correlata alla sacralità del culto, ma alla circostanza, in armonia con il principio comunitario ‘chi inquina paga’, che il Comune riconosca che si tratta di aree non idonee alla produzione dei rifiuti per il particolare uso cui sono destinate. Occorre, però che gli edifici in questione
siano effettivamente destinati al culto. (Sentenza 29127 del 6 ottobre 2022 della Corte di Cassazione)