‘Airbnb’ sconfitto dal Fisco italiano: sì alla ritenuta d’imposta

Non censurabile, nella materia delle locazioni immobiliari brevi, il fatto che il regime fiscale nazionale imponga l’obbligo di raccogliere informazioni sui contratti di locazione, informazioni che debbono essere trasmesse all’amministrazione fiscale

‘Airbnb’ sconfitto dal Fisco italiano: sì alla ritenuta d’imposta

Italia batte ‘Airbnb’. I giudici comunitari ritengono non censurabile, nella materia delle locazioni immobiliari brevi, il fatto che il regime fiscale nazionale imponga l’obbligo di raccogliere informazioni sui contratti di locazione, informazioni che debbono essere trasmesse all’amministrazione fiscale, e, soprattutto, applichi la ritenuta d’imposta. I giudici aggiungono però che l’obbligo di designare un rappresentante fiscale costituisce una restrizione sproporzionata alla libera prestazione dei servizi. A sollevare la questione ha provveduto ‘Airbnb’, gruppo multinazionale che gestisce l’omonimo portale di intermediazione immobiliare su Internet, che consente di mettere in contatto, da un lato, locatori che dispongono di alloggi e, dall’altro, persone che cercano tale tipo di sistemazione. ‘Airbnb’ riscuote dal cliente il pagamento per la fornitura dell’alloggio prima dell’inizio della locazione e trasferisce detto pagamento al locatore in assenza di contestazioni da parte del conduttore. In questo contesto si è inserita però una legge italiana del 2017 con cui è stato stabilito un nuovo regime fiscale delle locazioni immobiliari brevi al di fuori di un’attività commerciale. Quella normativa si applica ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo da parte di persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, di durata non superiore a trenta giorni, indipendentemente dal fatto che detti contratti siano stipulati direttamente con i locatori o grazie all’intervento di soggetti che esercitano l’attività di intermediazione immobiliare, in cui rientrano soggetti che, come ‘Airbnb’, gestiscono portali telematici. Proprio alla luce di tale normativa, a partire dal 1° giugno 2017 i redditi derivanti da siffatti contratti di locazione sono soggetti a una ritenuta del 21%, dovuta all’Erario, qualora i proprietari interessati abbiano optato per tale aliquota preferenziale, e i dati relativi ai contratti di locazione devono essere trasmessi all’amministrazione fiscale. Quando incassano i canoni o svolgono un ruolo nella loro riscossione, i soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare devono effettuare, in qualità di sostituti d’imposta, la ritenuta sull’ammontare dei canoni e provvedere al relativo versamento all’Erario. Infine, i soggetti non residenti privi di una stabile organizzazione in Italia hanno l’obbligo di nominare, in qualità di responsabili d’imposta, un rappresentante fiscale. (Sentenza del 22 dicembre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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