Acquisto di vettura per persona disabile: IVA al 4% anche se il veicolo non ha subito modifiche

Irrilevante la carta di circolazione che non attesta la presenza di dispositivi di adattamento del veicolo acquistato alle disabilità del soggetto

Acquisto di vettura per persona disabile: IVA al 4% anche se il veicolo non ha subito modifiche

L’aliquota IVA ridotta al 4% sull’acquisto di autoveicoli da parte di disabili o di loro familiari che non li abbiano fiscalmente a carico deve applicarsi anche quando il veicolo non abbia subito alcuna modifica per essere destinato all’uso da parte del disabile. Ciò in virtù dell’interpretazione del diritto interno conforme ai principi di non discriminazione dei disabili, sanciti da direttiva comunitaria ad hoc del 2000. L’aliquota IVA ridotta al 4%, poi, va riconosciuta anche quando l’acquisto del veicolo sia stato compiuto prima del 1° gennaio 2001, data in cui la superfluità delle modifiche del mezzo è stata espressamente prevista dalla legge numero 388 del 2000. Questo il principio fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame le contestazioni mosse dall’Agenzia delle Entrate a una società. I giudici hanno, in sostanza, ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato alla società e concernente riprese IVA relative all’anno 2012 e conseguenti alla presunta indebita applicazione dell’aliquota agevolata del 4%– anziché di quella ordinaria del 21%– rispetto alla compravendita di un veicolo la cui carta di circolazione non attestava la presenza di dispositivi di adattamento del veicolo acquistato alle disabilità del coniuge dell’acquirente. (Ordinanza 34274 del 22 novembre 2022 della Corte di Cassazione)

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