Accertamento delle imposte: l’integrazione o la modificazione dell’originario avviso genera una nuova pretesa

Vi è quindi la necessità per il Fisco di formalizzare tale aggiornata pretesa, a garanzia del contribuente destinatario dell’accertamento, con l’adozione di un nuovo atto impositivo

Accertamento delle imposte: l’integrazione o la modificazione dell’originario avviso genera una nuova pretesa

In tema di accertamento delle imposte, l’integrazione o la modificazione dell’originario avviso di accertamento determina una nuova pretesa rispetto a quella iniziale. Ciò comporta, spiegano i giudici, la necessità per il Fisco di formalizzare tale aggiornata pretesa, a garanzia del contribuente destinatario dell’accertamento, con l’adozione di un nuovo atto impositivo che, sostituendosi al primo originario atto, indichi i nuovi elementi di fatto, di cui è sopravvenuta la conoscenza. Tutto ciò vale nelle ipotesi di aumento dell’avviso iniziale. A differenza delle ipotesi in diminuzione, che non necessitano di forme o motivazioni particolari quando si risolvono in una mera riduzione di quella originaria, non integrante di per sé una nuova pretesa, salvo che anche in questo caso le modificazioni apportate alla pretesa fiscale introducano elementi innovativi, idonei a modificare il fondamento del rapporto giuridico d’imposta circoscritto con il primo atto sostituito. (Sentenza del 26 gennaio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria)

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