Welfare aziendale e agevolazioni per i servizi di sharing mobility tramite APP

Sono esclusi da imposizione fiscale i servizi di mobilità sostenibile offerti da un'azienda, tramite APP, ai propri dipendenti per consentirgli di percorrere il tragitto casa­-lavoro-casa in quanto rispondo a finalità di utilità sociale

Welfare aziendale e agevolazioni per i servizi di sharing mobility tramite APP

È quanto chiarito dall’Agenza delle Entrate con la risposta ad interpello del 21 marzo 2024 n. 74. L'iniziativa è legata alla mobilità sostenibile che risponde anche all'esigenza prevista dal PNRR di ridurre le emissioni inquinanti, migliorare la mobilità, promuovere un utilizzo consapevole delle risorse e atteggiamenti responsabili verso l'ambiente, nonché promuovere l'uso di mezzi di trasporto condivisi al fine di favorire anche la socializzazione tra i dipendenti.

I servizi di mobilità sostenibile a cui potranno accedere i dipendenti per recarsi a lavoro e rientrare alla propria abitazione sono:      

  • car-­sharing con uso di soli veicoli con motore elettrico;
  • ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli;
  • bike­-sharing;
  • scooter-­sharing con uso di soli veicoli con motore elettrico;
  • monopattino elettrico;
  • utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale (biglietto singolo o abbonamento a treno, metro, bus, traghetti, etc.).

 

Secondo quanto previsto dal piano di welfare aziendale, i servizi saranno disponibili solo per chi non già l'assegnazione in uso promiscuo di un’auto a titolo di fringe benefit, i servizi relativi allo sharing e al monopattino elettrico saranno consentiti solo nei casi in cui la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, così da garantire l'effettiva condivisione dell'uso di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali del trasporto.

Per l'Agenzia delle Entrate tali servizi di mobilità sostenibile, ivi compreso l'utilizzo dell'APP, rispondono alle finalità di ''utilità sociale'' individuate dall'art. 100 del Testo Unico sulle Imposte sul Reddito, e, dunque, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

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