Via libera all’accesso dei militari della Guardia di Finanza
Nessun obbligo incombe sui militari di munirsi di specifica autorizzazione scritta del comandante territoriale del corpo

Alla luce delle norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, norme fissate con la legge numero 4 del 1929, la Guardia di Finanza può, in quanto polizia tributaria, sempre accedere negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria, non necessitando, a tal fine, di autorizzazione scritta, richiesta per il diverso caso di accesso effettuato dai dipendenti civili dell'amministrazione finanziaria. Questo il chiarimento fornito dai giudici a fronte delle obiezioni sollevate dal titolare di una ‘partita IVA’ relativa ad una ditta individuale. I giudici hanno precisato che, nel caso specifico, nessun obbligo incombeva sui militari, che hanno proceduto alla ispezione nei confronti della titolare di ‘partita IVA’, di munirsi di specifica autorizzazione scritta del comandante territoriale del corpo, cui, in base al principio gerarchico interno, è interamente riferibile l'intera attività del personale dipendente. Impossibile, quindi, ipotizzare l’inutilizzabilità di tutti gli atti acquisiti dalla ‘Guardia di Finanza’ ai fini dell'accertamento compiuto nei confronti della titolare di ‘partita IVA’. (Sentenza del 12 giugno 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria)