Valore di partecipazioni e terreni: ecco le linee guida per la rideterminazione

Chiarimenti anche sull’affrancamento dei redditi di capitale e plusvalenze da organismi di investimento collettivo del risparmio e dei rendimenti da contratti di assicurazione

Valore di partecipazioni e terreni: ecco le linee guida per la rideterminazione

Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su un doppio fronte, ossia, da un lato, la rideterminazione del valore di partecipazioni e terreni, e, dall’altro lato, l’affrancamento dei redditi di capitale e plusvalenze da organismi di investimento collettivo del risparmio e dei rendimenti da contratti di assicurazione. In prima battuta, vengono fornite indicazioni operative per rideterminare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) posseduti al primo gennaio 2023, versando un’imposta sostitutiva del 16 %. Questa possibilità, confermata dalla legge numero 197 del 2022, viene estesa per il 2023 anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Altra novità riguarda la possibilità di considerare realizzati i redditi di natura finanziaria relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e a contratti di assicurazione sulla vita, versando un’imposta sostitutiva nella misura del 14 % (cosiddetto ‘affrancamento’). La platea dei contribuenti interessati è costituita, in linea generale, dalle persone fisiche, dalle società semplici e da società ed associazioni, dagli enti non commerciali, per le attività detenute al di fuori dell’attività di impresa, e dai soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. È possibile rideterminare il costo o valore di acquisto di partecipazioni e terreni posseduti al primo gennaio 2023. Entro il 15 novembre di quest’anno il contribuente deve versare l’imposta sostitutiva del 16 %. Possibile, poi, considerare affrancati i redditi di capitale o le plusvalenze latenti al 31 dicembre 2022 relativi a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio pagando un’imposta sostitutiva del 14 %. In presenza di uno stabile rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l'imposta sostitutiva deve essere versata dall’intermediario entro il 16 settembre 2023. Con riguardo invece ai rendimenti maturati al 31 dicembre 2022 relativi a contratti di assicurazione sulla vita, è possibile considerarli affrancati pagando un’imposta sostitutiva del 14 %. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato dall’impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023. Novità, infine, per le partecipazioni quotate. Da quest’anno sarà possibile rideterminare anche il valore dei titoli, quote o diritti, negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questi casi, il valore normale sarà determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei mercati nel mese di dicembre 2022 e non sarà necessario, quindi, presentare una perizia giurata di stima. (Circolare del 26 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate)  

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