Valida la notifica dei documenti fiscali con firma digitale tramite servizio postale
La Cassazione ha stabilito che è valido notificare una copia cartacea dell'avviso di accertamento con firma digitale tramite servizio postale anziché con Posta Elettronica Certificata (PEC)

Secondo la sentenza 16846 del 19 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata a questo tipo di notifica.
La Cassazione, tramite diverse pronunce a partire dal 2020, ha dichiarato che gli atti fiscali non rientrano tra quelli controllati ispettivamente, ma sono considerati solo atti preparatori. Questa distinzione si riferisce all'attività di controllo fiscale dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, non all'accertamento fiscale vero e proprio.
L'uso di una copia cartacea con firma digitale per notificare gli avvisi di accertamento è legittimo a condizione che sia attestata la conformità all'originale informatico. Anche se il giudice d'appello aveva precedentemente dichiarato nulla una notifica fatta tramite servizio postale anziché PEC, il Collegio ha ribaltato questa decisione, garantendo che l'atto notificato in forma cartacea con firma digitale sia valido.
Ed ha sottolineato che non è necessario che la notifica avvenga tramite PEC; una copia cartacea conforme all'originale può essere notificata tramite posta ordinaria. Inoltre, se nonostante una notifica irregolare l'avviso arriva al destinatario, non è possibile dichiararne la nullità.
In conclusione, l'Agenzia delle Entrate può notificare una copia cartacea dell'avviso di accertamento con firma digitale tramite servizio postale, in quanto questa modalità è equivalente alla notifica tramite PEC. La validità dell'avviso di accertamento firmato digitalmente viene confermata dalla Cassazione, poiché l'utilizzo di notifiche in forma cartacea con firma digitale è accettabile per atti d'accertamento e non solo per attività di controllo fiscale.