Valida la lettera di licenziamento anche se sintetica
Nella comunicazione il datore di lavoro ha da indicare solo la motivazione del provvedimento, non avendo invece alcun onere di elencare tutti gli elementi posti alla base della propria decisione di allontanare il dipendente

Basta una motivazione sintetica ma chiara per rendere legittima la lettera di licenziamento e consentire al lavoratore, che si vede messo alla porta, di comprendere le ragioni della decisione presa dall’azienda. I giudici hanno sancito, in particolare che nella comunicazione di licenziamento il datore di lavoro ha da indicare solo la motivazione del provvedimento, non avendo invece alcun onere di elencare tutti gli elementi posti alla base della propria decisione di allontanare il dipendente. Inutili le obiezioni proposte dal lavoratore e mirate a dedurre l’inoperatività del termine di decadenza dell’impugnativa stragiudiziale del licenziamento a fronte della mancata comunicazione dei motivi del recesso da parte della società. Su questo punto i giudici osservano che l’aggiornamento normativo introdotto nel 2012 ha semplicemente rimosso l’anomalia costituita dalla possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato e ha perciò introdotto la contestualità dei motivi. Tuttavia, tale nuova indicazione non ha mutato la funzione della motivazione del licenziamento, che resta, precisano i giudici, quella di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso deciso dall’azienda. Ciò significa che nella comunicazione di licenziamento il datore di lavoro ha l’onere di specificarne i motivi – la necessità di ridurre il personale, nel caso preso in esame –, ma non è tenuto, neppure dopo la modifica legislativa introdotta nel 2012, ad esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto posti alla base del provvedimento. (Sentenza del 6 marzo 2023 della Corte d’appello di Roma)