Unione civile sciolta in via giudiziale: esente da imposte il trasferimento di metà dell’immobile acquistato coi benefici ‘prima casa’

Applicabile la normativa prevista per ciò che concerne i casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio

Unione civile sciolta in via giudiziale: esente da imposte il trasferimento di metà dell’immobile acquistato coi benefici ‘prima casa’

Alle unioni civili sciolte in via giudiziale è applicabile la normativa prevista per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Di conseguenza, laddove le parti procedono a sciogliere giudizialmente la loro unione civile, il successivo atto di trasferimento della quota di metà dell’immobile, acquistato usufruendo dei benefici ‘prima casa’ e adibito a loro residenza, a favore di uno dei due sarà esente dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. E per quanto concerne le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa, va tenuto presente che, chiarito che il trasferimento al coniuge dell’immobile o di una quota di esso in adempimento di un obbligo assunto in sede di separazione o divorzio, concretizza un atto relativo al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed è esente da imposta di bollo, registro e da ogni altra tassa, se detto trasferimento avviene prima del decorso del termine quinquennale, non si verifica la decadenza dall’agevolazione ‘prima casa’, se il coniuge cedente non provvede all’acquisto di un nuovo immobile entro l’anno da destinare ad abitazione principale. Tale esenzione non trova, invece, applicazione con riferimento all’istituto della separazione consensuale tramite accordo concluso innanzi al sindaco, mentre trovano applicazione anche allo scioglimento dell’unione civile le disposizioni concernenti i procedimenti di separazione personale e di divorzio. (Risposta del 24 novembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate)

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