Trasformazione di una srl in un trust: imposta di registro in misura fissa
I giudici precisano che il mero vincolo dei beni in un trust è soggetto a sola tassa fissa. L’eventuale tassazione sul trasferimento dei beni al beneficiario potrà essere effettuato solo quando l’effetto traslativo, del tutto eventuale al momento dell’istituzione del trust, si sia effettivamente realizzato

A fronte della trasformazione eterogenea di una srl in un trust, va applica l’imposta di registro in misura fissa. I giudici osservano che l’operazione di trasformazione eterogenea di una srl in un trust realizza un fenomeno di cooperazione gestoria atipica per la realizzazione di interessi ritenuti meritevoli di tutela. Posto che la valutazione sulla validità di un atto notarile non rientra nell’ambito dei poteri di accertamento della giurisdizione tributaria, nel caso analizzato la segregazione di un patrimonio (realizzata attraverso l’istituzione del ‘trust’) non interrompe la continuità dei rapporti attraverso la creazione di un nuovo soggetto giuridico, ma si limita ad imputare, ai soli fini gestori, l’intero complesso dei beni societari al ‘trustee’. La scelta di questa operazione per realizzare gli interessi del socio (estinzione della società senza passare dalla fase di liquidazione e istituzione del ‘trust’) anche se determina minori costi, non connota automaticamente l’operazione come contra ius. Pertanto, il mero vincolo dei beni in un ‘trust’ è soggetto a sola tassa fissa. L’eventuale tassazione sul trasferimento dei beni al beneficiario potrà essere effettuato solo quando l’effetto traslativo, del tutto eventuale al momento dell’istituzione del ‘trust’, si sia effettivamente realizzato. (Sentenza del 31 gennaio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche)