Termine di prescrizione della cartella di pagamento non impugnata

Il termine è quello del tributo o della sanzione?

Termine di prescrizione della cartella di pagamento non impugnata

Il termine di prescrizione della cartella di pagamento, che non venga impugnata nei termini di legge e pertanto sia diventata definitiva, resta quello proprio del tributo o della sanzione in essa pretesa. La scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, senza determinare anche la cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto, precisano i giudici, nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Pertanto, anche se un credito è contenuto in una cartella di pagamento non impugnata e divenuta inopponibile, non avviene la conversione del termine di prescrizione specificamente previsto dalla legge (cinque anni) nel termine lungo (dieci anni), che caratterizza i titoli giudiziali definitivi, quali le sentenze. (Sentenza del 26 giugno 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia)

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