Tempi di guida e di riposo dei conducenti: la responsabilità è sempre dell’impresa
Impossibile trasferire tale onere su un soggetto terzo. Esemplare la decisione relativa ad una società di trasporti austriaca

Un’impresa di trasporti su strada non può esonerarsi dalla propria responsabilità di rispettare i tempi di guida e di riposo dei conducenti trasferendola su un soggetto terzo. Difatti, il diritto dell’Unione Europea respinge una disposizione nazionale che, consentendo un simile trasferimento della responsabilità, impedisce la contestazione dell’onorabilità dell’impresa e l’adozione di sanzioni nei suoi confronti. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il caso concernente un’impresa di trasporti austriaca che aveva nominato, conformemente alla normativa nazionale, un preposto responsabile destinato ad assumersi la responsabilità del rispetto dei tempi di guida, da parte dei conducenti, presso tale impresa. Questa persona non era però né il gestore dei trasporti, né rivestiva il ruolo di mandatario con poteri di rappresentanza verso l’esterno dell’impresa, e non esercitava nemmeno un’influenza determinante sulla gestione dell’impresa. I giudici ricordano, in premessa, che il diritto dell'Unione Europea prevede che le imprese di trasporto debbano soddisfare un requisito di onorabilità. In particolare, né l'impresa né il suo gestore dei trasporti o altra persona interessata individuata dallo Stato devono essere stati oggetto di condanna penale grave o di sanzione per una grave infrazione del diritto dell'Unione Europea per quanto riguarda i tempi di guida e di riposo dei conducenti, l’orario di lavoro o l’installazione e l’utilizzo di apparecchi di controllo. Eventuali condanne o sanzioni possono comportare la perdita dell'onorabilità dell'impresa e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore. Ebbene, i giudici, analizzando il caso loro sottoposto, osservano che un preposto come quello individuato dall’azienda austriaca deve essere considerato come persona interessata individuata dallo Stato, cosicché il suo comportamento deve essere preso in considerazione ai fini della valutazione dell'onorabilità dell’impresa. (Sentenza dell’11 maggio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)