Tassazione agevolata per l’incentivo all’esodo: tocca al contribuente dimostrare la natura della somma percepita
Necessario dare prova che si tratta di remunerazione del proprio consenso alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a cui l'erogazione è finalizzata

Il contribuente che intenda far valere la natura della somma ricevuta dal datore di lavoro come incentivo all'esodo, per beneficiare della riduzione alla metà dell'aliquota della ritenuta applicabile, ha l'onere di dimostrare in giudizio che si tratta di remunerazione del proprio consenso alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a cui l'erogazione è finalizzata, ad esempio, mediante l'allegazione delle delibere dell'ente - nel caso specifico preso in esame dai giudici, la Regione - e degli accordi con le rappresentanze sindacali, da cui emergono l'interesse riorganizzativo e la circostanza oggettiva di favorire la cessazione anzitempo con la contestuale corresponsione di somme ulteriori rispetto al trattamento di fine rapporto. Legittima, quindi, per i giudici tributari di secondo grado, la richiesta di rimborso IRPEF avanzata dal contribuente, ex dirigente di una Regione, a seguito della richiesta di applicazione della tassazione separata al 50 per cento anziché di quella intera per somme da lui ritenute dal contribuente come percepite quali incentivi all'esodo. (Sentenza del 12 maggio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria)