Tassato il proprietario dell’immobile anche se l’inquilino non ha versato alcuni ratei di locazione ma si è accollato la spesa per l’impianto elettrico
L’accordo tra proprietario e inquilino prevede una modalità alternativa di pagamento del canone , con la conseguenza che il beneficio conseguito dal proprietario, e pari alla spesa sostenuta dall’inquilino per i lavori, costituisce comunque reddito

È irrilevante la scrittura privata modificativa del contratto di locazione con la quale le parti stabiliscono l'esonero dal versamento dei ratei di canone a fronte dell'accollo da parte del conduttore della spesa di adeguamento a norma dell'impianto elettrico. Ciò perché un tale accordo ha ad oggetto, precisano i giudici, una operazione di natura permutativa, cioè una modalità alternativa di pagamento del canone da parte del conduttore, con la conseguenza che il beneficio conseguito dal proprietario, e pari alla spesa sostenuta per i lavori, costituisce reddito della medesima tipologia di quello sostituito. Legittimo, quindi, nel caso preso in esame dai giudici, l'avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate e concernente la rideterminazione dell'Irpef e delle relative addizionali (regionale e comunale) per omessa dichiarazione, da parte del contribuente, del reddito derivante dalla locazione di un appartamento di sua proprietà. Priva di valore, chiariscono i giudici, la scrittura privata, modificativa del contratto di locazione, con cui le parti avevano stabilito l'esonero dal versamento dei ratei di canone per cinque mesi a fronte dell'accollo da parte del conduttore della spesa di adeguamento a norma dell'impianto elettrico. (Sentenza del 10 marzo 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio)