TARI, l’avviso di accertamento deve indicare gli oggetti imponibili

Per la TARI, però, a differenza dell’IMU, non sono richiesti i dati catastali, dal momento che il calcolo viene effettuato non sul dato catastale ma sulla superficie posseduta e infatti quest’ultima deve essere necessariamente indicata

TARI, l’avviso di accertamento deve indicare gli oggetti imponibili

L’avviso di accertamento ha carattere di provocatio ad opponendum. Ciò significa che l’obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte le volte che l’amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente an e quantum debeatur. I giudici tributari, applicando tale prospettiva al caso loro sottoposto e concernente la TARI, precisano che, in particolare, la descrizione che caratterizza l’avviso di accertamento deve individuare gli oggetti imponibili costituiti dall’unità immobiliare che risultano essere posseduti, il titolo di possesso (diritto reale, locazione, comodato, affitto d’azienda, altro) con la descrizione puntuale della destinazione d’uso e, infine, la superficie imponibile. L’atto impositivo oggetto del processo era basato sull’omessa denunzia e sull’omesso pagamento d’imposta relativa ad un immobile posseduto dalla contribuente ed utilizzato quale abitazione. I giudici osservano che nel caso della TARI la descrizione deve individuare gli oggetti imponibili costituiti dall’unità immobiliare che risultano essere posseduti, il titolo di possesso (diritto reale, locazione, comodato, affitto d’azienda, altro) con la descrizione puntuale della destinazione d’uso, la superficie imponibile. Per la TARI, però, a differenza dell’IMU, non sono richiesti i dati catastali, dal momento che il calcolo viene effettuato non sul dato catastale ma sulla superficie posseduta e infatti quest’ultima deve essere necessariamente indicata. Nel caso preso in esame dai giudici emerge che nell’atto accertativo era indicato l’oggetto imponibile, costituito dall’unità immobiliare posseduta dal contribuente, con la descrizione puntuale della destinazione d’uso e con l’indicazione della superficie imponibile. Inoltre, sono indicati l’ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, il responsabile del procedimento, l’organo o l’autorità amministrativa presso cui è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, le modalità e il termine per la proposizione del ricorso, l’organo giurisdizionale competente e, infine, il termine entro cui effettuare il pagamento. Dunque, l’avviso di accertamento è adeguatamente motivato in quanto indicante la superficie imponibile, ossia l’elemento costitutivo della pretesa tributaria, che costituisce la base per il calcolo del tributo dovuto. In sostanza, la contribuente è stata posta in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e quindi di contestare, come avvenuto, in giudizio l’an e il quantum debeatur. (Sentenza dell’8 febbraio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata)

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