TARES dovuta anche se il privato non utilizza il servizio di smaltimento dei rifiuti

Il presupposto impositivo si identifica con l'espletamento, da parte dell'ente pubblico, di un servizio nei confronti dell'intera collettività e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli cittadini

TARES dovuta anche se il privato non utilizza il servizio di smaltimento dei rifiuti

La sola disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina la debenza del tributo, salvo deroghe, riduzioni di tariffe e agevolazioni, per le quali è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione legale di produttività di rifiuti. Respinta la tesi proposta dal legale che difende il privato, tesi secondo cui il privato, smaltendo in proprio i rifiuti speciali prodotti (in sostanza, gli imballaggi), mediante conferimento diretto a ditte private (vedi fatture), non avrebbe goduto, nell'anno di riferimento, di alcun servizio di raccolta dei rifiuti da parte dell'ente pubblico e, quindi, nulla avrebbe dovuto (e nulla dovrebbe) corrispondere a fini TARES, mancandone, in definitiva, lo stesso presupposto impositivo. I giudici ribadiscono che la tassa presa in esame è dovuta per il solo fatto di occupare o detenere locali ed aree (anche scoperte) produttive di rifiuti. Essa è dovuta, in particolare, indipendentemente dal fatto che il privato utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli privati. Si tratta, allora, di tassa che il contribuente è tenuto a corrispondere in relazione all'espletamento da parte dell'ente pubblico di un servizio nei confronti della collettività che da tale servizio riceve un beneficio, e non già in relazione a prestazioni fornite a singoli cittadini, per cui è sostanzialmente contrario al sistema di determinazione della tassa pretendere di condizionarne il pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, oltre ad essere di difficile individuazione per loro natura, mal si presterebbero a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione. I criteri di ripartizione del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti non sono collegati, pertanto, al suo concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, quali l'occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità dei rifiuti che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti, sicché il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esenzione o di riduzione dell'obbligazione tributaria. (Sentenza del 6 giugno 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria)

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