Stop all’obbligo vaccinale per i militari

Normativa illegittima secondo i giudici. Ciò perché non sono indicate le patologie che si intendono contrastare attraverso la profilassi vaccinale

Stop all’obbligo vaccinale per i militari

Stop alla norma di legge che assoggetta ad obbligo vaccinale i militari – da impiegare in particolari condizioni operative – senza però indicare le patologie che si intendono contrastare attraverso la profilassi vaccinale. Questa la netta presa di posizione dei giudici della Corte Costituzionale, i quali hanno richiamato il principio, sancito dalla Costituzione, secondo cui nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, e hanno definito il grado di precisione richiesto al legislatore e il significato dell’aggettivo ‘determinato’ quando si tratti dell’imposizione di un obbligo vaccinale. Chiarendo che in questa materia la Costituzione stabilisce una riserva relativa di legge (che non obbliga il legislatore a introdurre una disciplina in tutto compiuta, ma lascia spazio a fonti secondarie), i giudici affermano che, però, quando intenda imporre un obbligo vaccinale, la legge non può limitarsi all’indicazione generica della tipologia di trattamento richiesta, ma deve specificare anche le patologie che si intendano contrastare attraverso la profilassi vaccinale. Di conseguenza, prendendo in esame un caso riguardante l’obbligo vaccinale per i militari da impiegare in particolari condizioni operative in Italia o all’estero, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 206-bis del Codice dell’ordinamento militare, nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre a tale personale profilassi vaccinali non previamente individuate in via legislativa, bensì rimesse a fonti secondarie ovvero ad atti amministrativi. I giudici sottolineano l’importanza della individuazione del trattamento vaccinale relativo alla patologia da contrastare. Invece, non contenendo, quanto meno, l’elenco delle profilassi vaccinali che possono essere imposte al militare in base alle variabili condizioni di impiego, la disposizione del ‘Codice dell’ordinamento militare’ non adempie alla necessità che sia determinato il trattamento sanitario, come esige la Costituzione, rilevano i giudici. Tirando le somme, fino a quando il legislatore non avrà provveduto al compito di fornire determinatezza al trattamento sanitario imposto ai militari, resta dunque inteso che il ‘Codice dell’ordinamento militare’ non può fondare un obbligo vaccinale per il militare. (Sentenza 25 del 20 febbraio 2023 della Corte Costituzionale)

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