Stop alle sanzioni tributarie non proporzionate
Anche per le sanzioni amministrative tributarie vale il principio di proporzionalità.

La normativa che prevede la possibilità di ridurre le sanzioni fino a dimezzarle si pone come una opportuna valvola di decompressione atta a mitigare l’applicazione di sanzioni che, strutturate per garantire un forte effetto deterrente al fine di evitare evasioni anche totali delle imposte, tendono a divenire draconiane quando colpiscono contribuenti che invece tale intento chiaramente non rivelano Giudici pro contribuenti: le sanzioni tributarie devono essere proporzionate e non eccessivamente severe. In sostanza, anche per le sanzioni amministrative tributarie vale il principio di proporzionalità. Nello specifico, il decreto legislativo numero 472 del 1997, prevedendo la possibilità di ridurre le sanzioni fino a dimezzarle, si pone come una opportuna valvola di decompressione atta a mitigare l’applicazione di sanzioni che, strutturate per garantire un forte effetto deterrente al fine di evitare evasioni anche totali delle imposte, tendono a divenire draconiane quando colpiscono contribuenti che invece tale intento chiaramente non rivelano, osservano i giudici. Questo il chiarimento in merito ai dubbi di legittimità costituzionale in merito a quella parte del decreto legislativo numero 471 del 1997 che prevede che nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive si applichi la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Nel caso specifico si era in presenza di un contribuente che sì aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativa al regime fiscale del consolidato, ma, da un lato, aveva tempestivamente presentato la propria dichiarazione, in tal modo esponendosi inequivocabilmente ai controlli dell’Agenzia dell’Entrate, e, dall’altro, aveva comunque interamente versato, sebbene in ritardo, ma prima di aver ricevuto qualsivoglia avviso di accertamento, le imposte dovute. I giudici precisano che vanno incluse nelle circostanze che possono determinare la riduzione fino al dimezzamento della sanzione anche la condotta del contribuente e l’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze. E questo ragionamento va applicato al sistema delle sanzioni tributarie dall’Agenzia delle entrate o in sede contenziosa, anche a prescindere da una formale istanza di parte. (Sentenza 46 del 17 marzo 2023 della Corte Costituzionale)