Status di vittima del dovere: non basta la semplice dipendenza dell’infermità da causa di servizio

Occorre, invece, che l’infermità sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto

Status di vittima del dovere: non basta la semplice dipendenza dell’infermità da causa di servizio

Se pure la disciplina prevista a tutela delle vittime del dovere consente un allargamento della tutela in presenza di condizioni di lavoro in situazione di illegittimità che ledano il diritto alla salute e causino malattie professionali, deve pur sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Di conseguenza, affinché possa predicarsi lo status di vittima del dovere in capo a chi abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non è sufficiente la semplice dipendenza dell’infermità da causa di servizio, occorrendo appunto che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto,. E' dunque necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito, dovendo invece escludersi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. Pertanto, deve escludersi che il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale possa consentire di per sé l'estensione della tutela assistenziale prevista per le vittime del dovere all’invalido per causa di servizio. (Ordinanza 8957 del 30 marzo 2023 della Cassazione)

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