Sottoscritta solo la proposta di acquisto dell’immobile: ciò non basta per riconoscere la provvigione al mediatore
I giudici chiariscono che è impossibile considerare concluso l’affare, poiché tra le parti si è costituito soltanto un vincolo idoneo a dare impulso alle successive articolazioni del procedimento di conclusione dell'affare

A fronte della sottoscrizione di una proposta d’acquisto di un immobile - atto che è solo preparatorio - l’affare non può dirsi concluso, e quindi non vi sono i presupposti per riconoscere la provvigione al mediatore. Per fare chiarezza i giudici ribadiscono il principio secondo cui, al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Da escludere, invece, il diritto del mediatore alla provvigione qualora tra le parti si sia costituito soltanto un vincolo idoneo a dare impulso alle successive articolazioni del procedimento di conclusione dell'affare, come accaduto nel caso preso in esame dai giudici e caratterizzato dalla mera sottoscrizione della proposta d’acquisto. Illogico, in sostanza, stabilire la provvigione del mediatore facendo riferimento al 3 per cento dell’affare e calcolandolo sulla base del prezzo indicato nella proposta d’acquisto che, pur sottoscritta, non consente di ipotizzare la conclusione dell’affare. (Sentenza 2385 del 26 gennaio 2023 della Corte di Cassazione) Â