Sollecito di pagamento: la mancata indicazione delle modalità di impugnazione non comporta la nullità dell’atto

In tema di contenzioso tributario, la mancata o l’erronea indicazione nell'atto impugnabile di quella che è la Corte di giustizia tributaria competente, delle forme o del termine per proporre ricorso, non comporta la nullità dell’atto ma rappresenta una semplice irregolarità

Sollecito di pagamento: la mancata indicazione delle modalità di impugnazione non comporta la nullità dell’atto

La mancata indicazione delle modalità di impugnazione non comporta la nullità dell'atto. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un sollecito di pagamento. Per maggiore chiarezza, comunque, i giudici precisano che, in tema di contenzioso tributario, la mancata o l’erronea indicazione nell'atto impugnabile di quella che è la Corte di giustizia tributaria competente, delle forme o del termine per proporre ricorso, non comporta la nullità dell’atto ma rappresenta una semplice irregolarità. Non a caso, il legislatore ha disposto che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, come previsto dallo ‘Statuto dei diritti del contribuente’. E sempre il legislatore ha stabilito col decreto legislativo numero 546 del 1992 che gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario devono contenere l'indicazione del termine entro cui il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, non prevedendo espressamente la nullità dell'atto o alcuna sanzione nel caso di omessa o incompleta indicazione delle modalità di impugnazione. Tirando le somme, le normative di riferimento sono volte esclusivamente ad agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l'atto ma, chiariscono i giudici, non pongono nessun obbligo di specificazione a carico dell'ente impositore. (Sentenza del 3 aprile 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia)  

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