Società di capitali con ristretta base partecipativa: legittimo presumere l’attribuzione degli eventuali utili extracontabili ai soci
Va aggiunto che allorquando vengano accertati utili extracontabili, le relative obbligazioni tributarie graveranno non soltanto sulla società, ma anche su gli stessi soci, che, si presume, abbiano ricevuto attribuzioni pro quota di detti utili
Il Fisco può legittimamente presumere l’attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa. Questo il principio fissato dai giudici, i quali ritengono legittimo, di conseguenza, l’accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate e contestato dal contribuente socio all’80 per cento di una società. In sostanza, quando, a seguito di una attività di controllo o verifica fiscale su una società di capitali a ristretta base partecipativa (e, a maggior ragione, se a base familiare), vengano accertati utili non contabilizzati o utili extra-bilancio non dichiarati, l'amministrazione finanziaria può presumere che i soci - anche della società costituita sotto forma di società di capitali - abbiano percepito utili occulti non contabilizzati in bilancio. Possibile, poi, per il Fisco completare l'azione ispettiva con un successivo e distinto intervento nei confronti dei soci stessi con l'attribuzione pro quota degli utili e con l'inversione dell'onere della prova a carico degli stessi soci. Dunque, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, realizzandosi così una presunzione legale relativa in capo ai soci che dovranno dimostrare al Fisco che i maggiori ricavi rilevati non hanno formato oggetto di successiva distribuzione ma sono stati accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti. Allorquando vengano accertati utili extracontabili, le relative obbligazioni tributarie graveranno non soltanto sulla società, ma anche su gli stessi soci, che, si presume, abbiano ricevuto attribuzioni pro quota di detti utili, con la conseguenza che delle obbligazioni sociali possano rispondere anche i soci stessi. (Sentenza dell’11 aprile 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia)