Società con multiattività: possibile applicare lo studio di settore sia all’attività prevalente che a quella non prevalente

Nullo l’accertamento notificato a una società. Possibile applicare lo stesso studio di settore pur essendovi due attività differenti

Società con multiattività: possibile applicare lo studio di settore sia all’attività prevalente che a quella non prevalente

Se nel ‘modello Unico’ della società è rappresentata la multiattività della contribuente, con conseguente previsione dell'attività prevalente e secondaria in due differenti studi di settore, non può trovare applicazione il divieto dell'applicazione dello studio di settore dell'attività prevalente anche all'attività disomogenea non prevalente. Respinta la tesi portata avanti dall’Agenzia delle Entrate e perciò nullo l’accertamento notificato a una società. I giudici precisano che non si tratta di stabilire se sia stato utilizzato unicamente lo studio di settore per la determinazione dei maggiori ricavi della società ma se lo studio di settore, trattandosi di due attività, poteva essere applicato. In sostanza, non vi è ombra di dubbio che le due attività svolte dalla società contribuente rientrino in due diversi studi di settore come indicato dal ‘modello Unico 2015’ nel quale al riquadro multiattività si legge che l'attività prevalente rientra in uno specifico studio mentre l’attività secondaria, non prevalente, rientra in un altro studio di settore. D’altra parte, non poteva essere diversamente, dal momento che, osservano i giudici, la prima è attività di servizi-artigianale (riparazione di veicoli) mentre la seconda è attività commerciale (vendita macchinari e attrezzi per l'agricoltura). (Sentenza del 22 marzo 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata)  

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