Sì ai tirocini per lo straniero in Italia con permesso di soggiorno per studio o formazione professionale
Paletto fissato dall’Ispettorato nazionale del lavoro. La normativa in materia di tirocini formativi e di orientamento si applica anche ai cittadini extracomunitari

Chiarimenti importanti dall’’Ispettorato nazionale del lavoro in merito al possibile utilizzo del permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in relazione alle attività lavorative rese da un cittadino straniero nell’ambito di un tirocinio formativo. In sostanza, il cittadino straniero non comunitario, presente in Italia con un regolare permesso di soggiorno, in corso di validità, rilasciato per motivi di studio o formazione professionale, può svolgere tirocini curriculari ed extracurriculari. Dall’Ispettorato richiamano, innanzitutto, il generale principio di parità di trattamento, secondo cui la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento si applica anche ai cittadini extracomunitari, permettendo loro di seguire percorsi di tirocinio come strumenti formativi e orientativi finalizzati all’inserimento lavorativo. Come passaggio ulteriore, poi, l’Ispettorato passa a esaminare la questione afferente alla possibilità per lo straniero, che possiede un permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, di svolgere sia un percorso di tirocinio curriculare, sia extracurriculare. Questa strada è percorribile, chiariscono dall’Ispettorato, effettuando però alcune precisazioni a seconda del tipo di tirocinio destinato allo straniero. Per essere precisi, in caso di tirocinio curriculare potranno essere svolte tutte le attività previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno, in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato. Invece, in caso di tirocinio extracurriculare sarà necessario entrare nel merito della compatibilità delle attività da svolgere nell’ambito del tirocinio con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso, anche alla luce di quanto prevede la normativa regionale. (Nota 320 del 14 febbraio 2023 dell’Ispettorato nazionale del lavoro)