Secondo acconto al 2024 se i ricavi non superano 170.000 euro
Autonomi e imprenditori individuali con ricavi fino a 170.000 euro: il secondo acconto IRPEF va al 2024. Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con una circolare ad hoc
Nello specifico, per le persone fisiche titolari di ‘partita IVA’ con ricavi o compensi fino a 170.000 euro slitta dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 il termine per versare la seconda rata di acconto delle imposte sui redditi. È possibile, inoltre, versare lo stesso importo in cinque mensilità, cioè da gennaio a maggio 2024.
Si tratta di novità contenute nel decreto collegato alla manovra 2024 e la circolare ricorda che il decreto collegato alla manovra ha introdotto, solo per il periodo d’imposta 2023, il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione ‘Redditi persone fisiche 2023’, e la possibilità di effettuare il versamento in cinque rate mensili di pari importo, a partire da gennaio 2024, con scadenza il 16 di ogni mese, e sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 4 per cento annuo. Per i contributi previdenziali e assistenziali, invece, resta fermo il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023. Nel delimitare l’ambito di applicazione della misura, l’Agenzia delle Entrate precisa che possono usufruire della proroga le persone fisiche titolari di ‘partita IVA’ che hanno dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 17.000 euro. In base al dettato normativo, sono esclusi sia i contribuenti non titolari di ‘partita IVA’ sia i titolari di ‘partita IVA’ diversi dalle persone fisiche come, per esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali. La circolare chiarisce che possono beneficiare del rinvio anche le persone fisiche titolari di ‘partita IVA’ con ricavi o compensi fino a 170.000 euro tenute a versare l’acconto in un’unica soluzione. Per verificare il rispetto del tetto, fissato a 170.000 euro, si deve far riferimento ai compensi (nonché ai ricavi), dichiarati per il 2022. Se il contribuente esercita più attività (con diversi ‘codici Ateco’), bisogna sommare i relativi ricavi e compensi. Allo stesso modo, nel caso di persona fisica che esercita sia un’attività di lavoro autonomo sia un’attività di impresa, occorre sommare ricavi e compensi relativi ad entrambe La circolare chiarisce infine che i contribuenti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione IVA devono tenere in considerazione l’ammontare complessivo del fatturato 2022 (fatture e corrispettivi telematici). (Circolare del 9 novembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate)