Scambio di informazioni possibile tra amministrazioni fiscali nei settori di e-commerce, locazioni, servizi e noleggio di mezzi di trasporto

Con un provvedimento ad hoc sono messi nero su bianco regole e termini per l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate

Scambio di informazioni possibile tra amministrazioni fiscali nei settori di e-commerce, locazioni, servizi e noleggio di mezzi di trasporto

Entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, ad alcune condizioni, i gestori stranieri non comunitari, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app. Entro il successivo 29 febbraio, il Fisco italiano condividerà queste informazioni con le autorità degli altri Paesi dell’Unione Europea, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia. Con un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate diventa ora operativa la direttiva europea, risalente al marzo del 2021, sullo scambio automatico delle informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o forniscono servizi attraverso le piattaforme digitali, come recepita quest’anno nell’ordinamento italiano. In particolare, la direttiva comunitaria stabilisce che rientrano nell’obbligo di comunicazione: l’e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Restano invece fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre duemila attività pertinenti), per i quali l’amministrazione finanziaria dispone di altri flussi di dati, sia quelli relativi ai piccoli inserzionisti (venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di trenta attività pertinenti e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2.000 euro nell’anno). Il provvedimento definisce i contenuti, i termini della comunicazione e le regole per i gestori tenuti all’invio. A dover comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate sono, nello specifico, i gestori di piattaforme residenti ai fini fiscali o costituiti o gestiti in Italia o dotati di una stabile organizzazione nel nostro Paese. I gestori esonerati sono comunque chiamati a inviare una comunicazione di assenza di dati da comunicare. Il provvedimento detta le regole anche per i Foreign Platform Operator, ovvero i gestori stranieri non qualificati non comunitari, tenuti a comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate: è il caso, solo a titolo di esempio, degli operatori che facilitano la locazione di immobili situati in Italia. I gestori di piattaforma comunicano le informazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione. Le prime informazioni, con riguardo al 2023, dovranno quindi essere comunicate entro il 31 gennaio 2024. L’Agenzia delle Entrate e le altre autorità degli Stati membri condivideranno i dati relativi ai venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione. Il primo scambio, quindi, sarà effettuato entro il 29 febbraio 2024. (Provvedimento del 20 novembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate)

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