Riposo e cure prescritti dal medico: licenziato il lavoratore che tiene comportamenti non compatibili col suo stato di salute
Il lavoratore aveva tenuto una condotta incauta con inosservanza delle prescrizioni mediche di riposo e cure

Censurato, nel caso specifico, il comportamento tenuto da un lavoratore che, pur essendo in malattia a causa di un trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra - attestato dal verbale di ‘Pronto Soccorso’ e dalla certificazione dell’INAIL -, ha agito in modo non compatibile col suo stato di salute, tanto da posticiparne il rientro in azienda. Decisivi i resoconti forniti da un’agenzia investigativa privata, che ha monitorato il lavoratore. In sostanza, il lavoratore è ritenuto colpevole di avere causato l’aggravamento del proprio stato di malattia, frutto di un infortunio che, occorsogli sul luogo di lavoro, gli aveva cagionato un trauma alla caviglia sinistra, e di avere ostacolato la propria guarigione Nello specifico, si è appurato che il lavoratore aveva tenuto, nel periodo di malattia - in cui si era peraltro sottoposto a numerose visite mediche e ad un ciclo di tre sedute di infiltrazioni -, comportamenti (di protratta stazione eretta; di guida di auto, scooter o moto; di scarico e carico di scatoloni; di spazzamento del marciapiedi antistante l'esercizio commerciale intestato ai familiari; di ripetuti spostamenti a piedi; di montaggio, con altri, di un portabagagli sulla propria vettura; di carico e scarico di materiale edile) integranti una condotta incauta con inosservanza delle prescrizioni mediche di riposo e cure. Evidente, secondo i giudici, la gravità del comportamento tenuto dal lavoratore nel periodo di malattia. Ciò alla luce del principio secondo cui lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buonafede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui essa, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio. (Ordinanza 12994 del 12 maggio 2023 della Cassazione)